Ufficio scolastico regionale per
Direzione Generale
Ufficio I
Prot.n.
13554 Cagliari, 29 ottobre 2007
Ai Responsabili
Uffici Scolastici Provinciali
p.c. Ai Dirigenti
Scolastici
Istituzioni Scolastiche statali e paritarie
di istruzione secondaria di II grado della
Regione Sardegna
L O R O S E
D I
p.c. Ai Dirigenti Tecnici
Ufficio Ispettivo
S E D E
ALLEGATO 3 : Circolare Ministeriale N. 90
Oggetto:
Esame di Stato 2007/2008. Disposizioni organizzative.
In
considerazione delle innovazioni introdotte dal decreto legge 7 settembre 2007,
n.147, in materia di esame di Stato si è
ritenuto opportuno delegare alle SS.LL. tutte le operazioni ad esso connesse e,
in particolare, quelle che attengono all’assegnazione dei candidati esterni.
Ciò
premesso, in relazione agli adempimenti propedeutici e al fine di garantire la
necessaria uniformità nel territorio, si forniscono indicazioni puntuali sulle
modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato da
parte dei candidati esterni e sulla procedura di assegnazione degli stessi alle
istituzioni scolastiche.
Modalità di presentazione della domanda di
partecipazione
Come è noto,
il succitato decreto legge 7.9.2007,
n.147, intervenendo sull’art.2, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n.425,
come modificato dalla legge 11 gennaio 2007, n.1, stabilisce che i candidati esterni
devono presentare la domanda di ammissione agli Esami di Stato al Direttore
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, indicando in ordine preferenziale
le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l’esame.
In virtù del
provvedimento di delega prot.n.13553 del 29 ottobre 2007 i candidati esterni devono presentare la richiesta di
partecipazione agli Esami di Stato, corredata della relativa
documentazione, all’Ufficio Scolastico
Provinciale territorialmente competente con l’individuazione, in ordine
preferenziale in ambito comunale ed eventualmente provinciale e regionale,
delle istituzioni scolastiche, statali o paritarie, in cui intendono sostenere
l’esame.
Le SS.LL. provvederanno ad assegnare i candidati
medesimi, nel rispetto di quanto previsto dall’art.4 della legge n.425/1997,
agli istituti scolastici statali o
paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune
dell’indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di
assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione.
Criteri di assegnazione dei candidati esterni
Le SS.LL.,
tenuto conto che ad ogni singola classe/commissione d’esame devono essere
assegnati non più di trentacinque candidati, verificheranno che, con
l’assegnazione di domande di candidati esterni,
non venga superato il limite del cinquanta per cento dei candidati
interni (art.4, comma 9, Legge 11 gennaio 2007, n.1).
Nell’ipotesi
in cui non sia possibile assegnare i candidati esterni agli istituti statali o
paritari nel rispetto del suddetto limite, questa Direzione Generale, su
richiesta delle SS.LL., valuterà l’opportunità di costituire commissioni con un
numero maggiore di candidati esterni o una commissione di soli candidati
esterni esclusivamente presso istituti statali.
Le richieste
dovranno essere assegnate prioritariamente seguendo l’ordine delle preferenze
espresse dal candidato a livello comunale e successivamente, nel caso in cui
non sia stato possibile assegnare il candidato alle istituzioni richieste,
sempre in ambito comunale dovranno procedere alla assegnazione della domanda su
altre scuole statali o paritarie.
Qualora non
sia possibile assegnare le domande in
ambito comunale si procederà nelle stesso modo in ambito provinciale e da
ultimo, in ambito regionale.
Nell’ipotesi
in cui l’indirizzo di studi scelto dal candidato non sia presente nell’ambito
regionale, questa Direzione Generale provvederà a trasmettere la domanda ad
altro Ufficio Scolastico Regionale per l’assegnazione della sede d’esame,
dandone comunicazione all’interessato.
Deroghe
all’obbligo di residenza
Eventuali
deroghe all’obbligo di residenza previsto dalla normativa vigente rimangono di
competenza di questa Direzione Generale, pertanto il candidato esterno che, per
situazioni personali, sopravvenute o già
esistenti al momento della presentazione della domanda e connotate dal
carattere dell’assoluta gravità ed eccezionalità, abbia necessità di sostenere
l’esame d Stato in un comune, provincia o Regione diversi da quelli della
residenza anagrafica, dovrà presentare al Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, da cui risulti la situazione
personale che giustifica l’eventuale deroga all’obbligo previsto dal decreto
legge n.147/2007, di sostenere gli esami presso istituzioni scolastiche statali
o paritarie aventi sede nel comune di residenza.
Nella
richiesta devono essere precisati il comune e l’istituto dove il candidato
intende sostenere l’esame (comprese le prove preliminari) e l’indirizzo di
studio prescelto.
Se il
candidato è minorenne , la dichiarazione è resa dall’esercente la potestà
parentale.
Si allega il
D.D. prot.n. 13553 del 29 ottobre 2007 e modello istanza di
partecipazione.
Il Direttore Generale
Armando Pietrella
RS/bs
Esamestato07/08disposizioniorganizzative